Art. 7 del DL Fiscale e ASD

In queste concitate ore la Lega ha finalmente trovato un accordo con il M5S in tema di condoni. Come ha osservato il Presidente Conte, si è trattato di un ravvedimento operoso nei confronti di una bozza di Decreto che regalava molte concessioni ad evasori fiscali e, probabilmente, anche alla criminalità organizzata. Tutto ciò fino a quando il Ministro Di Maio non ha denunciato la manina direttamente in televisione.

Non sto qui a rimarcare se abbia fatto bene o meno o a immaginare come siano andate realmente le cose. Del resto ho già scritto una sorta di parodia di come penso siano potute andare. Quello che mi preme sottolineare è la dichiarazione fatta da Di Maio subito dopo il CdM di oggi: il testo resta invariato, ma hanno provveduto a stralciare lo scudo fiscale e il condono tombale.

A questo punto mi chiedo se Di Maio abbia davvero letto il testo del Decreto, perché altrimenti non vedo il motivo per cui non si sarebbe dovuto lamentare anche di un’altra singolare norma, prevista nel testo, ossia quella dell’art. 7, la quale, genericamente rubricata “Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti”, in realtà è rivolta esclusivamente ad una specifica categoria, ossia le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI.

Perché una norma ad hoc rivolta ad una ASD, ossia una specifica categoria di contribuenti?

Alla domanda tenteremo di dare una risposta nel prosieguo dell’articolo. Quello che più importa non è tanto e solo la precisazione dei destinatari a cui è rivolta, quanto la generosità delle concessioni. A queste categorie di contribuenti la pace viene versata a piene mani, basta leggere il testo.

Il testo dell’art. 7 dello Schema di Decreto Legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria e per esigenze indifferibili

Iniziamo subito la lettura, con commento a seguito.

Comma 1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono, per i periodi d’imposta non ancora prescritti ai sensi dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i quali non è stato instaurato, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione, con versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi d’imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell’amministrazione finanziaria per i periodi regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d’imposta.

In altre parole la norma dice che tutte le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al Coni, possono versare volontariamente le imposte (IRES, cioè le imposte sul reddito della società e IRAP, cioè l’imposta regionale sulle attività produttive) che non hanno pagato negli anni fiscali precedenti, sempre se non prescritte e sempre se nel frattempo non si sia aperto un processo di natura tributaria o, addirittura, penale. Se queste associazioni pagano volontariamente, nessuno (Agenzia delle Entrate, GdF, ecc.) può fare ulteriori controlli e, nel caso siano stati fatti illeciti penali, è esclusa la perseguibilità penale. Per chiudere, la norma dice pure che è il contribuente a scegliere se regolarizzare uno o più periodi d’imposta. Insomma, già da qui si capisce che è un bel regalo, dato che, pagando volontariamente, si esclude ogni forma di accertamento, di carattere tributario e persino penale.

Come avviene la regolarizzazione? Lo dice il comma 2.

Comma 2. La regolarizzazione di cui al comma 1, si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi:

a) in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell’IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d’imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell’IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo;

b) in presenza di dichiarazioni negative, con il versamento volontario relativamente a ciascun periodo, di un importo pari ad 800 euro ai fini IRES e di 500 euro ai fini IRAP;

c) in caso di omesse dichiarazioni, con il versamento volontario, relativamente a ciascun periodo d’imposta, di un importo pari ad euro 1.600 ai fini IRES e ad euro 1.000 ai fini IRAP.

Dunque, oltre alla mancata perseguibilità, la norma dà anche vantaggi in termini economici, perché è sufficiente versare solo il 25% di quanto dichiarato ma non versato, oppure, in presenza di dichiarazioni negative (cioè dichiarazioni in perdita), solo 1.300,00 € comprensive di IRES e IRAP per ogni periodo d’imposta. Infine, se le dichiarazioni non sono state presentate, ci si salva versando solo 2.600,00 € comprensive di IRES e IRAP. Direi che è molto conveniente, in ogni caso.

Ma attenzione! Perché se le ASD sono state oggetto di accertamento, possono comunque salvarsi in corner. Come? Lo dice il comma 3.

Comma 3. In presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono ancora scaduti i termini di proposizione del reclamo di cui all’articolo 17- bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere alla definizione agevolata di cui al medesimo comma, riferita al periodo d’imposta oggetto dell’accertamento, con il versamento di un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 5 per cento delle sanzioni comminate e dell’ammontare degli interessi accertati.

In altre parole la norma dice: sei stato pizzicato? Hai in corso un accertamento che però non è ancora arrivato alla Commissione tributaria o in Tribunale? Non ti preoccupare: pagando la metà della somma accertata e solo un 5% di sanzione, ti salvi e quindi ti applichiamo il comma 1 e 10 (cioè: nessun ulteriore accertamento né processo penale).

Ma se l’ASD ha subito un accertamento ed è in fase di giudizio, che succede? Anche in questo caso, è presto detto, la soluzione si trova. E si trova al comma 4.

Ma dato che il comma 4 è abbastanza lungo, lo analizzeremo pezzo per pezzo.

Comma 4. I soggetti di cui al comma 1, possono procedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie od al giudice ordinario con il versamento volontario del:
a) 40 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

ASD, sei in primo grado del processo? Bene, paghi il 40% del valore della causa e un 5% di sanzioni e interessi.

b) 10 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;

ASD, hai vinto il primo grado ma non sono ancora spirati i termini per l’appello da parte dell’Amministrazione? Sbrigati! Pagando solo il 10% del valore della causa e un 5% di sanzioni e interessi te la cavi. Ma fa’ in fretta!

c) 50 per cento del valore della lite e 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ASD, hai perso il primo grado? Non ti preoccupare! Perché spendere altri soldi in appello con il rischio di perderlo? Se paghi il 50% del valore della causa e un ragionevole 10% di sanzioni e interessi, hai vinto comunque!

5. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e la conseguente regolarizzazione, si intende l’importo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.

Semplicemente l’importo si basa sul valore della causa, indicato nell’atto introduttivo, in primo grado. Quindi anche se in secondo grado le spese aumentano (perché aumentano interessi, sanzioni e altri costi), ciò che vale è quanto richiesto in primo grado. Alla faccia di chi si ostina a proseguire nei gradi di giudizio per avere giustizia!

6. La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa quando l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato emesso avviso d’accertamento o è pendente reclamo ricorso, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata.

Il limite fissato, per singola imposta e per anno fiscale, è di € 30.000,00. Piuttosto alto per una Associazione sportiva dilettantistica.

Il comma 7 e 8 non ci interessano, perché tratta di aspetti tecnici (ma se non ti fidi e vuoi leggere il testo per intero, lo trovi qui), mentre il comma 9 dice che

Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate anche ratealmente, gravate di interesse al saggio legale dell’anno in corso, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente l’annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione all’erario delle rate eventualmente già pagate.

Niente male, se penso che tutte le amministrazioni, quando hai un debito, ti fanno una rateizzazione mensile. Quella trimestrale è comoda e molto generosa, perché, così, non sono più 20 mesi, ossia quasi 2 anni, ma diventano ben 5 anni! (più leggo e più mi vien voglia di aprire una ASD e non pagare un cazzo).

10. La regolarizzazione di cui al presente decreto e la definizione agevolata di cui al presente articolo, rendono definitiva la liquidazione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che le effettuano ogni accertamento tributario con riferimento alle imposte medesime; comportano inoltre l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie nonché l’esclusione della punibilità per i reati tributari.

Insomma, il comma 10 ribadisce quanto già affermato nel comma 1 (casomai qualcuno avesse qualcosa da ridire).

Quanta grazia Sant’Antonio

Tutta questa benevolenza nei confronti di Associazioni Sportive Dilettantistiche mi commuove. La prima cosa che mi son chiesto, infatti, è: perché così tanta grazia, soprattutto per Società e Associazioni che hanno evaso tanto? (30.000 euro per singola imposta è un limite altissimo! Vuol dire che hanno giri d’affari molto elevati) e la seconda è: perché una norma rivolta direttamente a loro? Non lo so, ma quasi per caso, mentre ci pensavo, mi è affiorata alla mente una vicenda che vede legata la Lega (scusate il giro di parole) ad una ASD molto singolare, la ASD Monviso-Venezia, fondata dall’ex leghista e sottosegretario Michelino Davico e organizzatrice del giro della Padania, una sorta di giro d’Italia che però si svolge nella mitologica Padania, tocca sempre Comuni governati dalla Lega ed è stata “patrocinata” dagli esponenti della Lega che si sono succeduti negli anni, così come denunciato da un’interrogazione parlamentare del 2011 e da diverse interviste, che hanno messo in luce il costo esorbitante della manifestazione sportiva: ben 150 milioni di euro al giorno, per quasi 800 milioni. E mica son spicci! Con quei soldi ci fai quasi una finanziaria.

ASD Monviso-Venezia e Coop rosse. Cosa c’entrano?

Ma da dove venivano tutti quei soldi? Ebbene, a quanto pare e stando ad un’inchiesta della Procura di Torino del 2015, dalle cooperative rosse! I nemici giurati numero 1 di Lega e 5 stelle sembrerebbe avessero finanziato il giro di Padania per ingraziarsi la Lega e ottenere appalti per la costruzione della nuova sede della Regione Piemonte, tanto da scatenare le ire e l’ilarità del M5S che, neppure 3 anni fa, parlava di Lega e malaffare con stringente ironia, tanto da dire che il volto del partito di Salvini e Bossi è un volto rosso di vergogna.

L’articolo sul blog delle stelle che si trova qui

Tra l’altro non sappiamo come sia finita l’inchiesta, ma in un’intervista l’ex leghista Davico, fondatore dell’ASD Monviso-Venezia, ha comunque ammesso di aver preso finanziamenti da diverse cooperative rosse, dice – lui – per amicizia. Massì, crediamogli.

Ora due considerazioni. Non so se questo provvedimento c’entri con la ASD Monviso-Venezia, può darsi di no, può darsi di si. Ma lascia perplessi che da un lato troviamo un’Associazione che organizza un costosissimo giro della Padania e che è molto vicina al Carroccio (tanto da sembrare una sua diramazione), mentre dall’altro un partner di governo che prima denuncia la vicinanza della Lega alle Coop rosse e poi ci va a governare insieme, non si degna nemmeno di dare un’occhiata ad una norma che – magari – non avvantaggia i suoi amici, ma qualche dubbio lo lascia trasparire. Perché può darsi che l’ASD in questione non c’entri nulla con le generose concessioni fatte dal Decreto in questione, ma un minimo di domande bisogna pur porsele. E la prima è: perché una norma salva ASD? E poi, a ruota, perché tanta generosità?

Non lo so e forse nessuno di noi sa rispondere, ma ci aspettiamo che gli attuali partner della Lega, che prima s’indignavano quando questi, stando a quanto appreso, facevano affari con le coop rosse, oggi sollevino quantomeno un dubbio su una norma molto, molto profilata. Per non dire ad personam. Anzi, meglio, ad Associationem.

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