Roma: era mafia o non era mafia?

mafia capitale sentenza

Ieri, 20 luglio, nell’aula bunker di Rebibbia, il presidente della X sezione penale del Tribunale di Roma Rosaria Ianniello, dopo 3 ore e mezza di camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza che chiude il primo capitolo giudiziario di Mafia capitale.

I fatti relativi a mafia capitale

Secondo la Procura di Roma, Massimo Carminati (ex terrorista nero e membro della banda della magliana) e altre 44 persone sono accusate di aver creato un’organizzazione mafiosa per controllare e manipolare l’assegnazione di appalti pubblici e la gestione dei migranti, tramite una serie di legami tra associazioni di stampo mafioso, affaristi, funzionari pubblici e politici.

Nello specifico l’ex capo di gabinetto di Walter Veltroni, Luca Odevaine avrebbe, in qualità di componente del Tavolo di coordinamento nazionale sui migranti del Viminale, gestito i flussi dei richiedenti asilo, dirottandoli verso la Capitale, per far guadagnare il sodalizio di mafia capitale, in particolare le cooperative di Salvatore Buzzi, che si occupavano della gestione dei migranti. Solo con la gestione di uno dei campi rom di Roma, il sodalizio avrebbe guadagnato più di 2 milioni di euro.

Ma non basta, perché l’imputato Franco Testa, Ex cda Enav, si occupava di proporre “amici” nei posti più importanti dell’amministrazione comunale, mentre Franco Panzironi, l’ex amministratore di Ama, si occupava di gestire i proventi illeciti, inoltre Luca Gramazio, ex consigliere prima del Comune di Roma (capogruppo PD) e poi della Regione Lazio, attraverso una serie di atti amministrativi, favoriva i componenti dell’associazione criminale di mafia capitale. Questa, a grandi linee, è la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Procura della Repubblica di Roma.

Mafia capitale era associazione a delinquere semplice

Da quanto emerge dal dispositivo della Sentenza (in attesa delle motivazioni) a Roma, fino al 2014, hanno agito due associazioni per delinquere, non di stampo mafioso: una che fa capo a Massimo Carminati, Riccardo Brugia, Matteo Calvio e Roberto Lacopo; l’altra riconducibile agli stessi Brugia e Carminati insieme con Salvatore Buzzi, Claudio Caldarelli, Nadia Cerrito, Luca Gramazio, Franco Panzironi e altri. Quindi, nonostante le pene severe inflitte a numerosi componenti dell’associazione a delinquere, i giudici non hanno ritenuto di applicare la norma dell’art. 416/bis, “associazione di tipo mafioso”.

La norma

Ma cosa dice la norma dell’art. 416/bis?

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all’ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Quindi i criteri per riconoscere un’associazione di tipo mafioso sono:

una pluralità di figure criminose

di carattere alternativo ed autonome, ognuna delle quali deve possedere la consapevolezza di contribuire con la propria condotta alla sussistenza dell’associazione e al raggiungimento dei suoi obiettivi sia personali che di gruppo;

una forma organizzativa stabile e continuativa

non per forza di lunga durata e non necessariamente immutabile.

un ruolo apicale

(o una posizione dirigenziale) di uno dei membri.

una carica intimidatrice

idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengono a contatto con l’organizzazione, nonché concreta (e non astrattamente esercitata) che si sostanzia in violenze, anche di carattere psicologico e atti tesi a costringere qualcuno ad eseguire un’azione pur contro la sua volontà, non per forza attraverso l’uso delle armi.

l’assoggettamento

cioè l’attività di coercizione psichica (e talvolta fisica) finalizzata a creare una percezione interiore dell’inferiorità del soggetto a cui sono rivolte le intimidazioni ed a sottomettere quest’ultimo alla volontà di chi intimidisce, generando un concreto timore per la propria incolumità e per quella della propria famiglia qualora il soggetto intimidito non acconsenta alla volontà del soggetto che genera le intimidazioni.

l’omertà

consiste nell’atteggiamento tenuto dal soggetto intimidito, in conseguenza dell’assoggettamento, e cioè il rifiuto di collaborare con le Autorità nella repressione del sodalizio criminale.

Le sentenze

La prima e più importante Sentenza della Corte di Cassazione sul tema è la n. 1709/1974 per cui è associazione mafiosa “ogni raggruppamento di persone che, con mezzi criminosi, si proponga di assumere o mantenere il controllo di zone, gruppi o attività produttive attraverso l’intimidazione sistematica e l’infiltrazione di propri membri in modo da creare una situazione di assoggettamento e di omertà che renda impossibili o altamente difficili le normali forme di intervento punitivo dello Stato”. Tale Sentenza precede di 10 anni la discussione politica sul tema e pone le basi per il successivo inserimento dell’art. 416/bis nel corpus del Codice Penale.

Si è a lungo dibattuto se per la configurazione dell’associazione mafiosa occorra o meno un legame con le consorterie tradizionali (cosa nostra, ndrangheta, camorra) e la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche se ci fosse un sodalizio con la mafia organizzata, non è detto che la nuova organizzazione sia da considerarsi associazione mafiosa, perché, affinché avvenga ciò, occorre che la nuova consorteria mutui il metodo mafioso e operi con un’effettiva capacità di intimidazione, non rilevando penalmente il riconoscimento o meno da parte della “casa madre” (Cass. Pen., sent. n. 13635/2012).

Difatti, perché si parli di associazione mafiosa, occorre che “gli elementi qualificanti del sodalizio criminoso riferito dall’art. 416/bis attengono essenzialmente al modus operandi dell’associazione e alla specificità del bene giuridico leso. Il primo consiste nell’avvalersi della forza intimidatrice che promana dalla stessa esistenza dell’organizzazione, alla quale corrisponde un diffuso assoggettamento nell’ambiente sociale e dunque una situazione di generale omertà. Il secondo consiste nel fatto che, attraverso lo strumento intimidatorio, l’associazione si assicura la possibilità di commettere impunemente più delitti e di acquisire o conservare il controllo di attività economiche private o pubbliche, determinando una situazione di pericolo oltre che per l’ordine pubblico in genere, anche per l’ordine pubblico economico. La situazione di omertà deve ricollegarsi essenzialmente alla forma intimidatrice dell’associazione, e che se è invece introdotta da altri fattori, si avrà l’associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., non quella di tipo mafioso. Ne discende che l’associazione di tipo mafioso si caratterizzi non tanto per la sua struttura, quanto per una certa intensità e stabilità del vincolo sodale, perché solo in relazione ad un forte vincolo può determinarsi quell’efficacia intimidatrice, che scaturisce dalla consapevolezza dell’esistenza stessa dell’associazione” (Cass. Pen., Sent. n. 16464/1990 e succ.).

Di Sentenze del genere ce ne sono a centinaia e, al netto di numerosi contrasti giurisprudenziali sulle forme, il ruolo soggettivo e sulle finalità dei sodalizi criminali, la giurisprudenza è ormai concorde nell’affermare che l’associazione di tipo mafioso si caratterizza quando sono presenti i sei criteri citati sopra, in particolare la carica intimidatrice, l’assoggettamento e l’omertà.

Conclusioni

Qualsiasi giurista ci dirà che nel diritto civile il fatto è certo ma la norma è incerta (e va ricercata), mentre nel diritto penale avviene l’esatto contrario: la norma è certa, è il fatto, invece, ad essere incerto (e va accertato). Quindi è certo che, nel caso in specie, l’art. 416/bis detta regole chiare su come identificare il sodalizio mafioso, interpretate e chiarite negli anni, ancor di più, dalla Giurisprudenza di merito e di legittimità, ma i fatti, così come accertati dalla Procura, non sempre sono chiaramente identificati e analizzati. Ecco perché, prima di commentare sull’esistenza o meno della “mafia” a Roma, è necessario leggere le motivazioni della Sentenza su mafia capitale e non uno striminzito dispositivo (a proposito, chi, tra gli innumerevoli commentatori dell’ultim’ora ha letto il dispositivo della Sentenza? Credo nessuno…), e credo che ciò non basti, perché per mettere il punto sulla questione ho paura che dovremmo attendere la Sentenza d’appello e, sicuramente, quella della Cassazione (mi auguro a Sezioni Unite, in modo da evitare ulteriori contrasti giurisprudenziali).

Perché siamo certi che i soggetti condannati dal Tribunale di Roma abbiano usato intimidazioni e si siano avvalsi di un’aura diffusa di omertà? E’ certo che abbiano approfittato dello stato di assoggettamento di coloro che si trovavano in contatto con il sodalizio criminale piuttosto che di uno stato di corruzione volontaria e sistematica? Sappiamo per certo che l’organizzazione era stabile e deteneva il controllo delle attività economiche servendosi della forza intimidatrice o più che altro della propensione ad elargire e far ottenere facili e ingiusti profitti?

Tutte queste domande avranno una risposta e mi auguro che i commentatori leggano la Sentenza con la stessa solerzia con cui sentenziano (è il caso di dirlo): è mafia capitale! No, non è mafia capitale!